E’ ormai noto come per vendere o acquistare un qualsiasi oggetto edilizio (o quasi) siamo costretti a confrontarci con l’argomento, ma perché? I consumi legati al fabbisogno energetico di un edificio, sia esso ad uso civile, industriale od altro, è cresciuto negli anni fino a diventare insostenibile tanto per le nostre tasche, quanto, soprattutto, per l’ecosistema in cui viviamo. E’ sufficiente pensare che oggi nelle maggiori città italiane oltre il 50 % del fenomeno dell’inquinamento atmosferico da anidride carbonica è riconducibile alle emissioni prodotte dai sistemi di riscaldamento delle nostre abitazioni. Risulta quindi evidente come, classificare e catalogare gli edifici diventi utile per conoscere lo stato di salute del nostro patrimonio edilizio e adottare così tutte le soluzioni necessarie per intervenire e sanare una situazione altrimenti incontrollabile.
A partire da questa esigenza la normativa nazionale, in accordo con le direttive comunitarie a cui è assoggettata in ambito energetico, ha introdotto da alcuni anni un sistema di classificazione energetica degli edifici basato sul calcolo dei valori di consumo, ovvero del fabbisogno, delle principali fonti di energia in uso negli edifici. Attraverso il procedimento di calcolo indicato nelle norme di riferimento, “UNI TS 11300 1-2-3-4-5-6” (norme tecniche di riferimento per la stima delle prestazioni energetiche degli edifici) insieme al più recente “Decreto interministeriale 26 giugno 2015” (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) il professionista abilitato – e certificato – ottiene il valore di ingresso nella scala di classificazione della prestazione energetica che ci dirà se il consumo energetico dell’edificio in questione è quello di un sistema efficiente (A+) oppure no (G), ma soprattutto con quali azioni intervenire per migliorare la prestazione di un sistema energivoro. Tutte queste informazioni sono contenute nell’ APE (Attestato di Prestazione Energetica). E’ questo il documento che ci aiuta a conoscere l’efficienza dei nostri edifici e i suoi valori di consumo. Il DPR 412/93 e s.m.i. chiarisce a questo proposito quali siano i casi in cui l’immobile deve essere dotato di attestato di prestazione:
- Edifici di nuova costruzione o edifici sottoposti a ristrutturazione importante (intervento su più del 50% dell’involucro edilizio della casa e sull’impianto), all’atto di chiusura dei lavori e/o al rilascio dell’agibilità;
- compravendita di edifici, appartamenti o quote degli stessi. In questo caso deve essere allegato al contratto notarile; è il venditore a pagare il tecnico, salvo diverso accordo (clausola).
- locazione (affitto) di intero immobile o singole unità immobiliari. Anche in questo caso va allegata al contratto di fitto; è il proprietario a dover pagare il tecnico.
- edificio pubblico esistente ed utilizzato dalla pubblica amministrazione con Superficie utile >250 mq;
- contratti di gestione calore presso la pubblica amministrazione;
- annunci immobiliari (compravendita e locazione).